La tutela dei crediti in ambito internazionale – Prima parte
Le procedure per il recupero di crediti in un altro paese – si sa – sono complesse e questo potrebbe comportare un incremento di spese per le imprese che intendono esportare. I problemi più ricorrenti sono solitamente due: le differenze tra i vari diritti nazionali ed costi per incaricare avvocati del posto e far tradurre i documenti necessari. D’altra parte, la crisi in Europa e la globalizzazione dei mercati costringono l’impresa italiana ad affacciarsi ad un nuovo scenario, che la vede per forza di cose dotata di nuove competenze e che la spinge oltre i confini nazionali. Ora è quindi più che mai necessario scegliere attentamente i mercati esteri in cui entrare, regolamentare con attenzione gli accordi con le proprie controparti commerciali e, non in ultimo, in un momento come questo di diffusa carenza di liquidità, tutelare i propri crediti.
Il “credito documentario” (ossia la c.d. “lettera di credito[1]”) è la soluzione senza dubbio più sicura per garantirsi il buon esito delle operazioni commerciali oltre frontiera, ma non è detto che il valore economico dei prodotti forniti (o del servizio offerto) sia compatibile con questo strumento; parimenti, in alcuni casi, l’altra parte potrebbe non possedere le caratteristiche idonee affinché la banca possa intervenire o, anche qualora questo accada, la stessa sia anche in grado di farlo rapidamente. In questi ultimi casi descritti, spesso l’imprenditore è costretto ad assumersi il rischio sul proprio credito. Nell’ipotesi in cui l’impresa si trovi in quest’ultima situazione, ricordiamo che, in ambito internazionale, la tutela del credito è regolata da due elementi:
- la volontà delle parti espressa contrattualmente;
- la legge applicabile al rapporto dal quale deriva il credito.
In pressoché tutte le giurisdizioni viene riconosciuto il principio in base al quale le parti sono libere di stabilire condizioni e termini che disciplineranno il loro rapporto. Ma non è sempre così, perché, in alcuni casi, si presentano delle eccezioni o comunque delle limitazioni.
Ecco perché l’azienda del futuro dovrà più che mai avere, innanzitutto, una corretta conoscenza di base delle normative che regolano i rapporti tra la medesima ed i propri interlocutori commerciali appartenenti ad un mercato estero, e, subito dopo, una quadro chiaro dei mezzi per ottenere il recupero dei propri crediti. E’ importante sapere, a questo proposito, che l’Unione Europea ha già predisposto alcuni strumenti in materia di tutela del credito tra i Paesi Membri. Esistono, infatti, tre diverse specifiche procedure giudiziali in materia civile e commerciale in vigore tra gli Stati membri (ad eccezione della sola Danimarca).
La prima è il c.d. “decreto ingiuntivo europeo”, introdotto con il Regolamento CE n. 1896/2006, in base alla quale è possibile azionare un credito nei confronti del debitore residente in uno Stato della UE. Il credito deve essere liquido ed esigibile, esattamente come è richiesto nel nostro ordinamento, ma non è necessario che il creditore alleghi la prova del credito, poiché basta la dichiarazione del medesimo circa la sua esistenza. La procedura prevede la compilazione di un modello standard[2] (allegato al Regolamento stesso) ed il suo deposito avanti il Tribunale competente. Il provvedimento che ne deriva viene in seguito notificato “conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica”. Questo strumento è affiancato da un altro, di cui al Regolamento CE n. 861/2007, ossia dal “procedimento europeo per le controversie di modesta entità”, il quale dà la possibilità di azionare crediti inferiori a 2.000 euro attraverso la compilazione, anche in questo caso, di un modello standard[3], ma senza la necessità di essere assistiti da un difensore.
Il secondo strumento per il recupero dei crediti in ambito U.E. è stato introdotto dal Regolamento CE 805/2004 e consiste nel c.d. “titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati”. Grazie a questo strumento, le decisioni giudiziarie nazionali, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici relativi a crediti non contestati, che rispettino determinati requisiti, sono considerati validi negli Stati della U.E. (ad eccezione della Danimarca). Il titolo esecutivo europeo, infatti, è riconosciuto nello Stato membro in cui il creditore deve procedere all'esecuzione forzata, senza che sia necessario un riesame o una particolare certificazione della decisione originata in un altro Stato membro. Questa misura agevola quindi l’esecuzione delle decisioni favorevoli al creditore nello Stato del debitore. Per certificare una decisione giudiziaria quale titolo esecutivo europeo (TEE), il giudice si serve di un modulo standard, reperibile in tutte le lingue sul sito dell'Atlante giudiziario europeo in materia civile[4].
Il terzo strumento, forse il più importante, rimane quello che deriva dal Regolamento riguardante la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (n. 44/2001). Questo Regolamento disciplina una modalità diversa, rispetto a quelle appena descritte, di riconoscimento infra-comunitario delle decisioni giudiziali e lo fa garantendo la piena circolazione delle decisioni in ambito europeo (con poche eccezioni), a condizione che queste siano esecutive nel Paese d’origine. A questo proposito, segnaliamo che il Regolamento di cui stiamo trattando, dal 10/01/2015, è stato sostituito dal Regolamento UE n. 1215/2012, che, nella sostanza, ha lo stesso contenuto del primo. La sola novità è che ora “la decisione emessa in uno Stato membro che è esecutiva in tale Stato membro è altresì esecutiva negli altri Stati membri senza che sia richiesta una dichiarazione di esecutività” (art. 39). Tale precisazione, di sicuro, faciliterà ulteriormente la circolazione dei titoli esecutivi nella U.E.
Invece, come fare se il debitore ha sede in Italia, ma ha trasferito i propri beni in un altro Stato membro oppure se il medesimo ha sede in uno Stato non U.E.? Nel prossimo articolo, fra due settimane, vedremo insieme le ulteriori possibilità di procedere per recuperare crediti all’estero.
[1] E’ l'impegno scritto di una banca (emittente) emesso per ordine di un compratore (Ordinante) a favore di un venditore (Beneficiario) ad effettuare un pagamento (a vista o differito) contro ritiro di determinati documenti giudicati conformi al testo del credito stesso. Chi spedisce (il venditore, beneficiario del credito) può fare affidamento sul fatto che, se rispetterà tutte le condizioni del credito, verrà pagato da una banca, mentre chi acquista è consapevole che la propria banca pagherà solo a fronte di presentazione di documenti conformi e che in particolare la spedizione ha avuto luogo nei modi e nei termini prestabiliti.
[2] I moduli sono scaricabili qui: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do
[3] I moduli sono scaricabili qui: https://e-justice.europa.eu/content_small_claims_forms-177-it.do