Start-up, agevolazioni solo alle iscritte al Registro delle imprese

Il DL n. 179/2012 nei commi 8 e seguenti ha previsto l'istituzione, da parte delle Camere di Commercio, di un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese, stabilendo per le start-up innovative e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione a tale sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare delle agevolazioni a loro riservate. Per iscriversi l'impresa deve autocertificare, tramite il legale rappresentante, il possesso di tutti i requisiti previsti e presentare domanda indicante anagrafica, oggetto sociale, l'attività svolta, i soci fondatori e gli altri collaboratori, il bilancio.

Dal momento della loro iscrizione, la start-up innovativa e l'incubatore certificato saranno esonerati dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria dovuti agli adempimenti per l'iscrizione stessa, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione. La perdita dei requisiti riportati nei commi 2 e 5 o il mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15 determinano la cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese. La cancellazione è fatta automaticamente dal conservatore del registro.